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Giovedì 14 febbraio 2008


Revisione straordinaria dei certificati esecuzione lavori

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L’articolo 253, comma 21, del Decreto Legislativo n. 163/2006 stabilisce “In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore 
Nell’adunanza del 8 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere sulla bozza di decreto evidenziando che non si tratta di una verifica a campione, possibile sempre a regime bensì di un controllo esteso a tutte le attestazioni SOA, sia quelle vigenti che quelle scadute al momento in cui ha inizio la revisione, rilasciate a decorrere dal 1° marzo 2000. Shop around.  La revisione di attestati scaduti non può essere considerata superflua visto che può replique rolex comportare sanzioni penali nei confronti dell’imprenditore, per la falsità dei certificati e delle fatture; nei confronti delle SOA per la violazione degli obblighi di accertamento dei dati; la risoluzione dei contratti di appalti ancora in corso di esecuzione.
Dalla lettura della citata disposizione, inoltre, si evince che la verifica deve concludersi entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento. Ciò significa che entro questo termine è previsto non solo lo svolgimento delle attività istruttorie ma anche l’adozione dei provvedimenti finali, da parte dell’Autorità, di  sospensione dell’attestato e di invito alla SOA a ritirarlo.

Con riguardo alle modalità di svolgimento della verifica le stazioni appaltanti, la polizia tributaria, i provveditorati delle opere pubbliche e le SOA trasmettono i dati all’Osservatorio, attraverso appositi modelli informatici, per consentire al Ministero delle infrastrutture ed all’Autorità un confronto degli stessi. Secondo il Consiglio di Stato in calce ad ogni certificato lavori è necessario apporre la dichiarazione di “conferma” o “non conferma” da parte dell’ente appaltante; in caso di “non conferma parziale” occorre indicare gli elementi non confermati.

Il parere, in conclusione, non condivide che il Ministero possa individuare i dati discordanti e segnalarli all’Autorità mentre quest’ultima è tenuta, invece, a adottare i soli provvedimenti finali. Ciò in considerazione del fatto che la vigilanza sul sistema di qualificazione SOA grava sull’Autorità, secondo quanto previsto dal codice degli appalti. Pertanto, la competenza in merito alla fase istruttoria di verifica dati non confermati spetta ad entrambi.